HOME PAGE CIRCOLARI FAQ NOTIZIARIO SCADENZIARIO LINK UTILI CONTATTI
Powered by


FAQ

Pagina 1 di 2

  • D. Contributo di costruzione (quota oneri di urbanizzazione e quota costo di costruzione) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. E’ cambiato qualcosa con il T.U. dell’Edilizia e cioè dopo il 30 giugno 2003?

    R. Secondo le disposizioni del T.U. gli interventi di ristrutturazione edilizia possono così suddividersi:

  • interventi di ristrutturazione edilizia “familiare”: riguardano interventi di ristrutturazione di edifici residenziali unifamiliari. Questi interventi sono, come era previsto dalle previgenti leggi, esenti dal contributo, anche se con la loro realizzazione si amplia l’edificio preesistente, purchè, in tal caso, l’ampliamento sia contenuto nel limite del 20% (art.17, comma 3 lettera b) del T.U.). Il T.U. non specifica se l’ampliamento che funge da limite si misura in volume o in superficie. Riteniamo che rilevi l’incremento di volume, ma non è escluso che nelle disposizioni regolamentari dei singoli comuni sia preso in considerazione, come limite, anche l’ampliamento della superficie. Altra verifica utile da compiere presso il Comune riguarda l’ammissibilità o meno all’esenzione del costo di costruzione per la tipologia edilizia delle “villette a schiera”.
  • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”.
    Sono quelli che trasformano l’ “organismo edilizio” in un organismo che è in tutto o in parte diverso dal precedente. Questa trasformazione avviene allorquando cambiano i parametri che caratterizzano la trasformazione: aumento delle unità immobiliari; modifiche del volume, della “sagoma”, dei prospetti o delle superfici, cambio di destinazione d’uso nelle zone A (art.10, comma 1, lettera C del T.U.).
    Non è chiaro quanti di questi parametri indicatori debbano assieme concorrere per dare luogo ad un organismo in tutto o in parte diverso o se ne basti uno solo. Ad esempio, il solo cambiamento dei prospetti non pare idoneo, di per sé, a caratterizzare la trasformazione.
    Questi interventi, come era previsto nelle previgenti leggi, sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, sia se legittimati dal permesso di costruire che dalla denuncia inizio attività (art.22 comma 5 T.U.).
  • ristrutturazioni edilizie “pesanti” consistenti nella demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso mantenendo inalterata la volumetria e la sagoma del fabbricato originario (art.3, comma 1 lett.d del T.U.). Queste ristrutturazioni sono una sottospecie delle precedenti. E’ vero che non si cambia né la sagoma, né il volume dell’edificio preesistente (diversamente si tratterebbe di nuova costruzione) ma se si aumentano le unità immobiliari, si modificano i prospetti e le superfici e si cambia nelle zone A la destinazione d’uso, in modo che – immutate sagoma e volumetria originaria – venga in esistenza un organismo edilizio diverso dal preesistente, si deve pagare il contributo di costruzione (art.22 comma 5 T.U.).
  • ristrutturazione edilizie “leggere” e cioè diverse dalle due precedenti.
    A differenza del passato, queste ristrutturazioni sono, per ora, esenti dal contributo di costruzione, come lo erano e per ora lo sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo (esenzione ora estesa agli immobili non residenziali). Per ora sta a dire: fino a quando, eventualmente, la Regione deciderà di assoggettare al contributo di costruzione anche le ristrutturazioni “leggere”, i restauri conservativi e le manutenzioni straordinarie come espressamente previsto dall’art.22, comma 7, del T.U.

  • D. Il possesso di Certificato di Qualità ISO 9000 è un requisito per eseguire lavori nel campo pubblico o privato?

    R. Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il DPR 34/2000 sulla qualificazione delle imprese prevede all'art.4 l'obbligatorietà del Sistema di Qualità ISO 9000 o di elementi del suddetto Sistema, secondo la cadenza temporale prevista dall'allegato B del medesimo decreto. Nel campo privato non è attualmente previsto nessun obbligo di possesso del suddetto certifcato.



  • D. Quali sono gli adempimenti previsti per l'impresa risultata aggiudicataria che intende subappaltare una serie di lavorazioni?

    R.
    La questione è disciplinata dal comma 1 dell'art.34 della legge 109/94, così come modificata e integrata dal comma 3 dell'art.141 del DPR 554/99.
    Presso l'Associazione è disponibile UNA NOTA RICOGNITIVA IN TEMA DI SUBAPPALTO che spiega le varie fattispecie di subappalto e gli adempimenti in carico all'impresa.



  • Pagina Precedente           Pagina Successiva

    [1] [2]

    HOME | CIRCOLARI | FAQ | NOTIZIARIO | SCADENZIARIO | LINK UTILI | CONTATTI

    Copyright© 2001 - Link Idea Multimedia s.r.l. - Tutti i diritti sono riservati.